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Eventi

Donazione sangue
17/12/2011 - 07:30
Donazione sangue
23/07/2011 - 07:30

Statuto

Art. 1 - DENOMINAZIONE
E’ costituita un’associazione denominata “Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Roma” in breve anche U.G.C.d.L. di Roma.
Art. 2 - SEDE
L’Associazione ha sede in Roma, attualmente in Via Cristoforo Colombo n. 456.

L’Associazione provvederà ad istituire sedi operative decentrate nell’ambito della Provincia di Roma al fine di meglio raggiungere il proprio scopo sociale.
Art. 3 - DURATA
L’Associazione avrà durata illimitata.
Art. 4 - SCOPO
L’Associazione è apartitica, democratica e non ha finalità speculative.

L’Associazione ha per scopo la promozione della figura professionale, intellettuale e sociale del giovane Consulente del Lavoro. Essa ha l'obiettivo di consentire ai Giovani Consulenti del Lavoro di esprimersi sulle problematiche di categoria, sindacali, culturali e professionali. La stessa si propone di facilitare l'inserimento dei Giovani Consulenti del Lavoro nella vita professionale, di promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della professione o di interesse della categoria, di favorire tra i giovani Consulenti del Lavoro legami di amicizia, collaborazione e solidarietà.

Inoltre si propone di promuovere iniziative di cooperazione con le altre realtà giovanili di categoria.

Può, altresì, assumere l'onere per l'assistenza nei giudizi di qualsiasi ordine e grado, di iscritti o appartenenti all'Unione,allorquando detta assistenza, secondo il Comitato Direttivo, realizzi la tutela di interessi di categoria; provvede, in tale ipotesi, a nominare direttamente, ma in accordo con gli interessati, i professionisti che ritenga necessari o utili.

La stessa può, per il conseguimento delle proprie finalità, provvedere alla realizzazione di pubblicazioni periodiche, aderire ad iniziative aventi scopi analoghi ai propri nell'ambito nazionale ed internazionale, partecipare a raggruppamenti di associazioni di categoria anche di professioni diverse.

Potrà, inoltre, promuovere la formazione sociale dei consulenti mediante un sano e proficuo impiego del tempo libero in armonia con le finalità previste dalla legge in materia di Associazione; promuovere e attuare le iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, intellettuali è fisiche dei propri associati, nell’ambito dello sport, della cultura, dell’arte e del turismo; istituire corsi professionali e di istruzione a favore dei soci e/o loro familiari; organizzare manifestazioni culturali, quali convegni, mostre, esposizioni, concerti, spettacoli, ecc, a favore dei soci e/o dei loro familiari; promuovere ed attuare sotto qualsiasi forma, l’assistenza anche sanitaria, pensionistica, economica ecc, a favore dei soci, e loro familiari; promuovere e attuare, direttamente o indirettamente viaggi, soggiorni, crociere a favore dei soci e/o loro familiari; promuovere e attuare, manifestazioni sportive e ricreative a favore dei soci e/o loro familiari; stipulare convenzioni con negozi di vendita, compagnie di assicurazioni, impianti sportivi, alberghi, campeggi ecc., per consentire agli associati e/o loro familiari di poter usufruire di agevolazioni nei prezzi e possibilità di pagamenti rateali.
Art. 5 - SOCI
Sono soci ordinari dell’Associazione i consulenti del lavoro iscritti all’Albo dei Consulenti del Lavoro di Roma e Provincia che all’atto dell’iscrizione ovvero del rinnovo non abbiamo compiuto il quarantatreesimo anno di età e che ne facciano espressa richiesta scritta.

I soci ordinari hanno diritto di voto e sono eleggibili nelle cariche sociali come previste nei successivi articoli 10 e 11.

Sono soci onorari coloro i quali individuati e nominati dal Consiglio Direttivo si sono distinti per il particolare impegno profuso a favore dell’Associazione.

I soci onorari non hanno diritto di voto e non sono eleggibili nelle cariche sociali come previste nei successivi articoli 10 e 11.

Sono soci aggiunti dell’Associazione, anche nominati “soci sostenitori”, i consulenti del lavoro che hanno superato il limite di età di cui al primo comma del presente articolo; i professionisti appartenenti alle stesse aree tematiche e professionali dei Consulenti del Lavoro Sono, soci aggiunti dell’Associazione altresì i familiari e i conviventi dei soci ordinari nonché le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti che ne facciano apposita richiesta.
Art. 6 - AMMISSIONE
La domanda di ammissione è sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo. La qualifica di associato decorre dalla data di ammissione da parte del Consiglio stesso.
Art. 7 - PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde:
  • a) per dimissioni;
  • b) per decadenza a seguito della perdita dei requisiti stabiliti all’art. 5;
  • c) per espulsione, deliberata dal Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di cui alla lettera c) è adottato dal Consiglio Direttivo nei confronti del associato:
  • 1) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente l’Associazione, oppure fomenta dissidi o disordini fra i soci;
  • 2) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella dell’Associazione;
  • 3) che non osserva le disposizioni contenute nel presente Statuto. oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
  • 4) che, senza giustificati motivi non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso l’Associazione.
  • 5) per morosità o comunque mancato pagamento della quota entro i termini.
Nei casi indicati dai punti 3 4 e 5 il associato inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera, a mettersi in regola, e l’espulsione potrà aver luogo solo dopo due mesi da detto invito e sempre che il associato si mantenga inadempiente.

In tutti i casi di perdita della qualità di associato per qualsiasi motivo, si applicheranno le disposizioni contenute nell’art. 37 del Codice Civile, in particolare per quanto riguarda l’esclusione del rimborso di qualsiasi quota o contributo associativo.
Art. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA
I soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota annuale di associazione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Per i soci onorari e i soci aggiunti può essere prevista, a discrezione del Consiglio Direttivo, una diversa quota annuale di associazione.

La qualifica di Associato consente di fruire di tutte le provvidenze e facilitazioni disposte dall’Associazione; i Soci sono obbligati a rispettare le norme del Presente Statuto, i regolamenti fissati per lo svolgimento delle singole attività e tutte le deliberazioni adottate dagli Organi cui è demandata la competenza deliberante ed esecutiva dell’Associazione.
Art. 9 - ORGANI SOCIALI
Gli organi dell’Associazione sono:
  • - l’Assemblea dei soci effettivi
  • - il Consiglio Direttivo;
  • - il Presidente.
Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo e la data della prima e seconda convocazione, che potrà aver luogo non nello stesso giorno della prima da affiggersi nel locale della sede sociale, almeno dieci giorni prima della adunanza.

Il Consiglio Direttivo potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,. usare qualunque forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l’avviso di convocazione delle Assemblee che potranno tenersi anche fuori della sede sociale.

L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.
L‘assemblea:
  • 1) approva il bilancio e le rispettive relazioni del Consiglio Direttivo;
  • 2) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; nomina i membri del Consiglio Direttivo;
  • 3) approva e modifica i regolamenti interni dell’Associazione.
L’assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio.

Si riunisce inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, almeno da 1/3 (un terzo) dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L’assemblea straordinaria viene convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, almeno da 2/5 (due/quinti) dei soci. In questo ultimo caso la convocazione deve aver luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in regola con i pagamenti delle quote associative. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto, e in regola con i pagamenti delle quote associative delibera validamente, a maggioranza di 2/3 dei voti di tutti i soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le votazioni avvengono a scelta dell’Assemblea, per alzata di mano o per appello nominale osservando il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, 2° comma del codice civile.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Non sono ammesse deleghe in numero superiore a due per ogni associato presente.

L’Assemblea tanto in sede ordinaria, che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza dal Vice-Presidente. L’assemblea nomina un segretario. Le deliberazioni devono essere riportate nello apposito libro dei verbali e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da cinque Consiglieri eletti fra i soci previsti art. 5.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice-Presidente ed uno o più Segretari.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri del quale faranno parte il Presidente, Il Vice- Presidente e di uno o più Segretari.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce. almeno una volta ogni tre mesi, nonché tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 Consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avviso da spedirsi o da consegnarsi a mano almeno otto giorni prima della adunanza e, nei casi urgenti, anche a mezzo di telegramma o mediante tutti i mezzi anche informatici, in modo che i Consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione, le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Può, pertanto, deliberare su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino, comunque, nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge e per statuto sono di competenza dell’assemblea. Per i componenti il Consiglio Direttivo, per coloro che sono investiti dalle cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretari, il Consiglio, la carica è tenuta a titolo gratuito fatta salva la corresponsione di somme a titolo di rimborso spese e di gettone presenza da deliberarsi da parte dell’Assemblea.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli , con deliberazioni dei rimanenti membri, con il primo dei non eletti. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alle nuove elezioni.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzate e riportate nell’apposito libro con le firme del Presidente e del Segretario.
Art. 12 - IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio Direttivo
  • - assume la rappresentanza legale dell’Associazione;
  • - convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo;
  • - è responsabile dei fatti amministrativi avvenuti in nome e per conto dell’Associazione;
  • - firma la corrispondenza dispositiva che impegna l’Associazione;
  • - è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie;
  • - può compiere tutti gli altri atti che rientrino nell’oggetto sociale;
  • - può farsi coadiuvare da persona di sua scelta e di comprovata esperienza nel campo associativo al quale può delegare incarichi anche amministrativi;
  • - può rilasciare procure anche per ricorsi, nonché l’assistenza e rappresentanza legale dell’Associazione avanti ad altri Organi giurisdizionali ed amministrativi;
  • - è coadiuvato e sostituito, in caso di assenza od impedimento, dal Vice-Presidente;
  • - adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza con l’obbligo di riferire al Consiglio Direttivo.
Art. 13 - ENTRATE – USCITE – ESERCIZIO FINANZIARIO
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
  • a) dalle quote di associazione e da eventuali contributi straordinari versati dai soci;
  • b) dai contributi dell’Ordine Provinciale di Roma;
  • c) da elargizioni straordinaria, lasciti e donazioni;
  • d) dai proventi derivanti dalle manifestazioni sociali;
  • e) da proventi derivanti dalla gestione di attività economica;
  • f) da contributi provenienti da qualsiasi altra attività;
  • g) da redditi patrimoniali.
Le uscite sono costituite da tutte le spese che l’Associazione incontra per la realizzazione di tutte le sue attività.

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito:
  • - dai fondi previsti dalle entrate;
  • - dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi entrambi con criteri di oculatezza.

Le eventuali eccedenze di entrate o di uscite di gestione debbono essere riportate nel nuovo esercizio finanziario. All’associazione è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la tutta la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 14 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza dei due terzi presenti.

Nel caso di scioglimento per qualunque causa l’associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Saranno fatte salve le pattuizioni contenute in contratti e convenzioni poste in essere durante la vita dell’Associazione per la devoluzione anche parziale del patrimonio a favore di Enti pubblici e privati che abbiano accordato particolari Concessioni all’ Associazione.
Art. 15 - NORME DI RINVIO
Per quanto riguarda quanto previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

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